Il controllo delle emissioni gassose in atmosfera rappresenta uno degli aspetti più importanti che vengono definiti nel testo unico ambientale, il D.Lgs. 152/2006. Tale Decreto ha inteso sostituire tutta la numerosa Normativa prodotta negli anni precedenti che non costituiva una unità organica e si prestava a difficile interpretazione.
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Scheda Informativa
- Normativa di riferimento:
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia Ambientale” – Parte V, s.m.i
- Determine Regionali sulle autorizzazioni in via generale.
- Quando si applica la normativa sulle emissioni in atmosfera?
- Si applica quando un’azienda immette in atmosfera (ad esempio mediante un camino) qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa.
- Che cosa prevede la normativa sulle emissioni in atmosfera?
- Se la propria attività genera emissioni in atmosfera è necessario richiedere una autorizzazione alle emissioni alla Regione/Provincia – Settore Ecologia
- L’autorizzazione alle emissioni
- Autorizzazione in via generale: la normativa vigente prevede che per le emissioni generate da alcune tipologie di impianti possano essere previsti iter autorizzativi semplificati.
- Autorizzazione ordinaria: per le emissioni che non rientrano in quelle “in via generale”, è necessario richiedere l’autorizzazione in via ordinaria. Tale autorizzazione va sempre richiesta prima della messa in esercizio e di ogni modifica al punto di emissione e/o alle caratteristiche dell’emissione.
- Caratteristiche delle autorizzazioni
- L’autorizzazione alle emissioni (sia in via generale che ordinaria) ha una durata pari a 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Il provvedimento autorizzativo può contenere prescrizioni specifiche per i singoli punti di emissione, cui il titolare dell’impianto deve scrupolosamente attenersi.